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LEGGE COSTITUZIONALE 3 novembre 1947, n. 3

Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica dei suoi componenti.

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  7-11-1947

Art. 1


Il Senato, cessato dalle sue funzioni in virtù del decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, è soppresso.
Gli ex senatori decadono dalle prerogative, dalle guarentigie e dai diritti inerenti alla carica.