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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 1120

Disposizioni per l'effettuazione della "Lotteria ippica" di Merano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-10-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 597, concernente l'istituzione di una "Lotteria ippica";
Visto il relativo regolamento, approvato con regio decreto 24 dicembre 1938, n. 2054;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



I proventi della "Lotteria ippica" autorizzata col regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 597, al netto della tassa di bollo, delle spese di amministrazione e dell'ammontare complessivo dei premi, sono, a partire dall'anno 1947, ripartiti a favore dei seguenti Enti, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Azienda autonoma di soggiorno di Merano, organizzatrice
della corsa ippica "Gran premio di Merano", il.............35%
2) Federazione nazionale della stampa italiana ed Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il.......10%
3) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di
guerra, il.................................................15%
4) Ministero dell'interno, il.................................10%
(da destinarsi a favore dell'Opera nazionale maternità
e infanzia)
5) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, il...........20%
(da destinarsi alla Federazione nazionale
antitubercolare)
6) Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), il.. 5%
7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, il. 5%