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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1100

Modificazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-10-1947 al: 15-12-2010
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sugli spiriti e sullo zucchero;
Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1926, numero 7947, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2335, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;
Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1939, che reca le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Misura dell'imposta sugli alcoli.


La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.