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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 902

Norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale ed adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-10-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, recante norme per l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



Il funzionamento dei Comitati speciali, di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, cesserà il 31 dicembre 1947, restandone limitato il funzionamento agli atti relativi a lavori e forniture commessi anteriormente al 30 giugno 1946.
Per i contratti relativi ai lavori ed alle forniture indicati nel comma precedente e per il loro perfezionamento restano in vigore fino al 31 dicembre 1947 le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 18 del citato regio decreto-legge.
Per i lavori di recupero e rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati in Italia per eventi bellici le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decretolegge 21 giugno 1940, n. 856, potranno essere applicate anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946 e sino al 31 dicembre 1947.
Per i lavori e le forniture relative ai materiali di armamento, equipaggiamento e vestizione del Corpo delle guardie di P. S., nonché per le spese di impianto e di funzionamento dei campi di concentramento e quelle relative al casermaggio in economia delle Scuole allievi guardie di P. S. le disposizioni degli articoli 4, 6, 7, 10 e 17 del citato regio decreto-legge n. 856 potranno essere applicate anche per gli atti stipulati dopo al 30 giugno 1946, e sino al 31 dicembre 1947.