stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 giugno 1947, n. 530

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1947 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



L'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e abrogato e sostituito dal seguente:
"I contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.
"È consentito di provvedere mediante licitazione privata:
a) per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, quando si tratti:
1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;
2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
b) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:
1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.500.000;
2) di spesa che non superi annualmente le lire 250.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia, altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
c) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:
1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 750.000;
2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 750.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
d) per gli altri comuni, quando si tratti:
1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 400.000;
2) di spesa che non superi annualmente le lire 75.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
"Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione.
"Può anche autorizzare la trattativa privata, allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza".