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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 aprile 1947, n. 498

Modificazioni alla legge notarile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-6-1947 al: 19-8-1995
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento per il notariato e per gli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Per tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile i segretari comunali e provinciali, che abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, primo capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.