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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 226

Modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1947 al: 5-10-1948
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto Ministeriale in data 8 luglio 1924, che approva il testo unico di leggi per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato H, che modifica il regime fiscale del gas e della energia elettrica;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946 n. 236, che modifica il regime fiscale di taluni prodotti, soggetti ad imposta di fabbricazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le aliquote d'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas di cui all'art. 1 dell'allegato H al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, sono modificate come appresso:
1) imposta sul consumo dell'energia elettrica:
a) L. 1,20 per ogni Kwo di energia impiegata in usi di illuminazione.
Alla stessa aliquota d'imposta di L. 1,20 per Kwo è soggetta l'energia elettrica impiegata per la carica di accumulatori portatili.
Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice con energia elettrica assoggettata alla aliquota minore di cui alla successiva lettera b);
b) L. 0,05 per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in usi di forza motrice.
Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alla stessa aliquota di L. 0,05 per Kwo l'energia elettrica impiegata: a) in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice); b) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e cliches; c) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie; d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;
2) imposta sul consumo del gas:
L. 0,20 per ogni mc. di gas, destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.
La lettera f) dell'ultimo comma dello stesso art. 1 dell'allegato H al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituita come segue:
f) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche e telefoniche, radio-telegrafiche e radio-telefoniche".