stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 216

Rimborso alla Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) della eventuale differenza sul prezzo delle piriti di ferro da esportare in Francia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
nascondi
vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  19-10-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


È autorizzato a favore della Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) per l'esportazione in Francia di centomila tonnellate di piriti di ferro in contropartita dell'importazione di fosforiti, il rimborso della eventuale differenza risultante tra il prezzo corrisposto di Lit. 2000 per tonnellata di piriti resa fob Portiglioni e quello che sarà concordato con le competenti Autorità Francesi, oltre le eventuali altre spese accessorie.
Qualora il prezzo come sopra concordato risulti superiore alla quotazione di Lit. 2000 a tonnellata, fob Portiglioni, la differenza sarà devoluta all'Erario.