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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 100

Approvazione della convenzione con il R.A.C.I. per la riscossione dell'addizionale alle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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Testo in vigore dal:  6-10-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia addì 18 marzo 1946 per la riscossione, per conte dello Stato ed a favore delle provincie, a far tempo dal 1° gennaio 1946, dell'addizionale sulle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 100 del 18 febbraio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli

dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale

16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il

testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito

nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato col regio decreto-legge

24 novembre 1938, n. 1936, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 694;

Visto il regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del

Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante del Reale

Automobile Club d'Italia addì 18 marzo 1946 per la riscossione, per

conte dello Stato ed a favore delle provincie, a far tempo dal

1° gennaio 1946, dell'addizionale sulle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 100 del 18 febbraio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946 DE GASPERI SCOCCIMARRO - ROMITA - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 107. - VENTURA