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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 77

Agevolazioni fiscali a favore dell'industria delle costruzioni navali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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Testo in vigore dal:  12-9-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, col quale si approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'art. 12, 1° comma, del regio decreto-legge 10 marzo 13, n. 330, è modificato come segue:
"I contratti sia scritti che verbali per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, sono soggetti a registrazione col pagamento della imposta fissa di registro. Le relative forniture saranno esenti dal pagamento dei diritti di licenza".