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DECRETO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 67

Proroga, sino a sei mesi dopo la cessazione dello state di guerra, dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1941, n. 152, relativa alla posizione del personale borghese imbarcato su navi in tempo di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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Testo in vigore dal:  15-9-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la legge 30 gennaio 1941, n. 152, riguardante la posizione del personale borghese su navi militari in tempo di guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

La efficacia delle disposizioni della legge 30 gennaio 1941, n. 152, relativa alla posizione del personale borghese imbarcato su regie navi in tempo di guerra, è prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli

dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale

16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 30 gennaio 1941, n. 152, riguardante la posizione del personale borghese su navi militari in tempo di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946,

n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico.

La efficacia delle disposizioni della legge 30 gennaio 1941,

n. 152, relativa alla posizione del personale borghese imbarcato su

regie navi in tempo di guerra, è prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946 DE GASPERI DE COURTEN - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla corte dei conti, addì 28 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 68. - FRASCA