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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 618

Premi di arruolamento e di rafferma al componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-9-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa, con i Ministri per la guerra, e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Alle guardie, che arruolandosi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contraggono la ferma di anni tre, viene corrisposto un premio di L. 6000.
Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, relative ai premi di rafferma dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, sono estese al personale di pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.