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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 56

Modificazione dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, concernente l'istituzione di corsi straordinari presso le università per studenti reduci ed assimilati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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Testo in vigore dal:  10-9-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica, istruzione, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, è modificato come segue:

Per ogni ora di lezione impartita nei corsi straordinari da professori di ruolo o incaricati è dovuta la retribuzione di L. 200.
Al direttore è dovuto per ogni semestre l'assegno di L. 5000.
Le dette retribuzioni ed assegni ed ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari sono a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello stato, conferitigli

dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale

16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945,

n. 893, è modificato come segue: Per ogni ora di lezione impartita nei corsi straordinari da professori di ruolo o incaricati è dovuta la retribuzione di L. 200. Al direttore è dovuto per ogni semestre l'assegno di L. 5000. Le dette retribuzioni ed assegni ed ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari sono a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946 DE GASPERI MOLÈ - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla corte dei conti, addì 21 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 53. - FRASCA