stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 616

Proroga della validità delle disposizioni dei Regi decreti-legge, 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123 riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra, e la disciplina della militarizzazione, nonchè del R. decreto legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-9-1946 al: 12-11-1957
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sull'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Vista le legge 24 luglio 1941, n. 843, recante sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili;
Vista la legge 27 giugno 1942, n 897, che proroga il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, sulla disciplina della militarizzazione;.
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372, sulla utilizzazione del naviglio mercantile;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Il Ministro per la marina è autorizzato, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, ad avvalersi delle disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ai fini del dragaggio delle mine.
Il Ministro per la marina è altresì autorizzato, ai funi previsti dal precedente comma, ad avvalersi delle disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, per militarizzare il personale civile da imbarcare, per le operazioni di dragaggio su unità del Regio naviglio o sul naviglio ausiliario dello Stato.
Le autorizzazioni di cui ai precedenti comma, hanno efficacia fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con i Ministri interessati.