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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 1946, n. 606

Assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario.

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Testo in vigore dal:  17-8-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, con il quale è istituito l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano;
Vista la Legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale il suddetto Ufficio è prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di Ente Zolfi Italiani;
Vista la legge 1° ottobre 1944, n. 322, istitutiva dell'Ente Zolfi Siciliani;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del governo di emanare norme giuridiche, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale l° febbraio 1945, numero 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


È assegnato all'Ente Zolfi Siciliani un fondo straordinario di L. 60.000.000 per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolfifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della mano d'opera impiegata nelle imprese minerarie.