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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 602

Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

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Testo in vigore dal:  11-8-1946

UMBERTO II

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

La efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità, è prorogata sino alla data che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI - DE COURTEN - TOGLIATTI - CORBINO - BROSIO - CEVOLOTTO - GRONCHI
Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 giugno 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 361. - FRASCA