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DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25

Amnistia per reati finanziari.

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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  10-8-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 8 dello Statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È concessa amnistia per i reati preveduti dalle leggi:
a) sulle imposte dirette;
b) sulle tasse ed imposte indirette sugli affari;
c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;
d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;
e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
f) sul lotto pubblico;
g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
i) sulla nominatività, obbligatoria, dei titoli azionari;
per i quali è comminata una pena detentiva, sola o con giunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda.