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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 1946, n. 593

Proroga dei contratti di affitto per la coltivazione delle cave.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-7-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


I contratti di locazione di cave stipulati anteriormente al 10 giugno 1940, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1949, possono essere prorogati, a richiesta del conduttore che abbia eseguito nelle cave stesse impianti meccanici ed opere di preparazione, se, in conseguenza dello stato di guerra, si è verificata sospensione di lavori, o la lavorazione è proseguita in misura ridotta, in modo però che non sia stato possibile conseguire l'ammortamento delle spese di preparazione e degli impianti meccanici.
La proroga è consentita per un periodo uguale alla durata della sospensione o della riduzione della lavorazione.