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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 587

Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  31-7-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Gli articoli 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, sono sostituiti dal seguente:
"Gli esattori delle imposte dirette che con, la misura dell'aggio loro spettante sulle riscossioni effettuate nel 1945, non abbiano percepito, in detto anno, l'aggio complessivo risultante dalla seguente tabella, in rapporto all'aggio risultante dai carichi dei ruoli 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato:

Carico dei ruoli 1943 Percentuale di integrazione 1° fino a 3 milioni......................................... 410% 2° da 3 a 10 milioni........................................ 400% 3° da 10 a 30 milioni....................................... 390% 4° da 30 a 70 milioni....................................... 380% 5° da 70 a 200 milioni...................................... 370% 6° da 200 a 500 milioni..................................... 360% 7° oltre 500 milioni........................................ 350%
Per le esattorie di cui al n. 7°, che, alla data del 31 dicembre 1945, avevano non meno di 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidità e vecchiaia, la percentuale viene elevata al 390%".