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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581

Norme tributarie sulle concessioni governative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/09/1946)
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Testo in vigore dal:  26-7-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo della legge sulle concessioni governative, modificato dai R. decreto 20 marzo 1936, n. 1418;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato F portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288, con modifiche;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione delle firme;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, sull'aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili;
Ritenute la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili) elencati nell'annessa tabella, allegato A, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.