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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 578

Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;
Visto il R. decreto-legge 30, marzo 1944, n. 94;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Le disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, concernenti le facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi, sono applicabili fino al 15 aprile 1947, sempre che, nonostante la cessazione dello stato di guerra, permanga la impossibilità degli adempimenti o della presentazione dei ducumenti menzionati nelle disposizioni stesse.