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DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9

Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1942 n. 1210.

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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  17-7-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597 e le successive modificazioni ed aggiunte;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni contenute nel e 2° comma dell'articolo 5 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, sono estese agli agenti dichiarati non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo stesso indicate, che abbiano anzianità di grado compresa fra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1933, purché assunti come aiutanti applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche.
I provvedimenti derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti con anzianità di grado 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli altri.
Agli agenti promossi in base ai precedenti comma, sono pure estese, a cominciare dal 1° gennaio 1944, le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 5 e quelle dell'art. 6 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.