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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520

Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-7-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Il sottufficiale ed il militare di truppa della Regia aeronautica prigioniero o internato, per motivi di guerra, non può, durante tali posizioni, conseguire l'avanzamento, però la prigionia o l'internamento non interrompono il computo dell'anzianità.
Per ciascun sottufficiale o militare di truppa reduce dalla prigionia o dall'internamento il Ministero dell'aeronautica, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.
II militare come sopra specificato, raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia o l'internamento, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, e promosso, a tutti gli effetti, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento, con l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.
Se in base all'anzianità spettante gli e determinata come sopra stabilito, il militare risulti anche nel nuovo grado raggiunto dal turno di promozione, il militare stesso potrà conseguire, semprechè riconosciuto idoneo, la seconda promozione solamente dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi. Tale seconda promozione sarà concessa ai soli effetti giuridici con l'anzianità assoluta e relativa che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.
Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esiste la necessaria vacanza e l'eventuale eccedenza sarà riassorbita alla prima successiva vacanza.