stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 1

Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  20-6-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù del poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, 4° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale;
Previo concerto col Ministro per la Grazia e la Giustizia;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri In virtu dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta.......;
Ha sanzionato e promulga":