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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 453

Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro in base al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  25-6-1946 al: 31-12-1993
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UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, col quale fu disposta la costituzione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, presso la Banca nazionale del Lavoro;
Visto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, del 14 giugno 1938, col quale vennero approvati l'atto costitutivo e lo statuto della suddetta Sezione autonoma;
Visto il R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, contenente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche emanato in sostituzione del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, della legge 4 aprile 1940, n. 374, e della legge 24 novembre 1941, n. 1506;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


La Sezione autonoma per l'esercizio dei credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, in applicazione del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e del decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, oltre ai mutui previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge sopra indicato, è altresì autorizzata a, concedere mutui ipotecari:
1) a favore di coloro che intendono riparare, ricostruire e riattrezzare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini ed impianti in genere danneggiati o distrutti In dipendenza di eventi bellici, sempre che le opere suindicate costituiscano coefficienti per l'incremento turistico;
2) a favore di coloro che intendono rafforzare economicamente le rispettive aziende alberghiere e turistiche.
In conseguenza, l'attuale capitale di L. 50 milioni, della predetta Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico potrà essere ulteriormente aumentato:
a) da partecipazioni di istituti e società di previdenza e di assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie;
b) da partecipazioni di istituiti di credito, subordinatamente alla autorizzazione del Ministero del tesoro;
c) dall'attribuzione, fino al limite massimo di L. 25 milioni, di una quota parte del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.