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REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 442

Composizione e competenza del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzioni del direttore generale.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Udito il parere dei Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1


Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, dello Stato è presieduto dal Ministro per i trasporti o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato ed è composto di tredici consiglieri e cioè:
a) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
b) di tre funzionari superiore delle Ferrovie stesse;
c) di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;
d) di un funzionario, in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;
e) di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
f) di tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato, scelti fra gli agenti in servizio od in pensione della stessa Amministrazione;
g) di due cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato, che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti.
Al Consiglio di amministrazione è aggregato senza voto un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra. È pure aggregato un segretario scelto dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al quinto della, gerarchia dello Stato. Egli sarà alle immediate dipendenze del direttore generale.