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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384

Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1951)
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Testo in vigore dal:  16-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali di Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori in servizio permanente dell'Esercito, e grandi corrispondenti del servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, possono, con Regio decreto, su proposta del Ministro competente, essere collocati, a seconda delle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata, nella riserva od in ausiliaria, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado e ruolo con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro per il tesoro.