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REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374

Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1


Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera a) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.