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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 370

Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal: 13-6-1946
al: 8-5-2025
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                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  contratto  collettivo  15 giugno 1940 per il trattamento
degli operai dell' industria richiamati alle armi;
  Visto  il contratto collettivo 21 luglio 1942 per la determinazione
della  misura  del  contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa
predetta;
  Visto  il  R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione
del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e'
dovuto il contributo per gli assegni familiari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa
per   il  trattamento  degli  operai  richiamati  alle  armi  di  cui
all'art. 7  del contratto collettivo 15 giugno 1940, e' fissato nella
misura  del 0,50% della retribuzione al lordo corrisposta agli operai
dipendenti.
  Il  contributo predetto puo' essere modificato con Regio decreto su
proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di
concerto col Ministro per il tesoro.