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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 370

Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.

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Testo in vigore dal:  13-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il contratto collettivo 15 giugno 1940 per il trattamento degli operai dell' industria richiamati alle armi;
Visto il contratto collettivo 21 luglio 1942 per la determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa predetta;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi di cui all'art. 7 del contratto collettivo 15 giugno 1940, è fissato nella misura del 0,50% della retribuzione al lordo corrisposta agli operai dipendenti.
Il contributo predetto può essere modificato con Regio decreto su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.