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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 320

Bonifica dei campi minati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2012)
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Testo in vigore dal: 24-5-1946
al: 8-10-2010
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Udita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con  i  Ministri  per
l'interno,  per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro,
per  la  guerra,  per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste,
per  i  trasporti,  per  l'industria  e commercio, per il lavoro e la
previdenza sociale, per l'assistenza post-bellica;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'organizzazione  del servizio e l'esecuzione dei lavori i bonifica
dei  campi  minati  sono  affidati al Ministero ella guerra, il quale
provvede   altresi'   alla  formazione  del  personale  specializzato
(maestranze  e  personale dirigente) con le modalita' ed in base alle
disposizioni dei successivi articoli.