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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 320

Bonifica dei campi minati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2012)
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Testo in vigore dal:  24-5-1946 al: 8-10-2010
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Udita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


L'organizzazione del servizio e l'esecuzione dei lavori i bonifica dei campi minati sono affidati al Ministero ella guerra, il quale provvede altresì alla formazione del personale specializzato (maestranze e personale dirigente) con le modalità ed in base alle disposizioni dei successivi articoli.