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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1946, n. 122

Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1999)
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Testo in vigore dal:  17-4-1946 al: 1-1-2000
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


La notificazione in forma esecutiva delle sentenze dei conciliatori e degli altri provvedimenti da loro emanati ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, nonché la notificazione del precetto sono anche di competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione.
Restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari le notificazioni per mezzo della posta degli atti di cui al comma precedente.