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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1946, n. 90

Modificazioni all' art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-3-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dell Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'art. 5, primo comma, del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, è abrogato e sostituito come segue:
"Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario avere conseguito il diploma di licenza ginnasiale oppure il passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico superiore o dal secondo al terzo corso di istituto magistrale superiore. Per gli aspiranti che abbiano invece fatto gli studi secondo il vecchio ordinamento, è necessario avere conseguito il passaggio dal primo al secondo corso di istituto tecnico superiore o dal primo al secondo corso di liceo scientifico o dal primo al secondo corso di istituto magistrale superiore".