stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946, n. 74

Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-3-1946
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'articolo 4  del  decreto-legge  Luogotenenziale  25  giugno
1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto l'art. 1 del decreto  legislativo  Luogotenenziale  5  aprile
1945, n. 146, e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale  31
agosto 1945, n. 539; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere della Consulta Nazionale; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Assemblea Costituente e' eletta a suffragio universale  con  voto
diretto,  libero  e  segreto,  attribuito  a   liste   di   candidati
concorrenti. 
  La rappresentanza e' proporzionale. 
  L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun  cittadino  puo'
sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in
un momento decisivo della vita nazionale. 
  L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per  la
Costituente, senza giustificato motivo, sara' esposto per  la  durata
di un mese nell'albo comunale. 
  Per il periodo di cinque anni la menzione  "non  ha  votato"  sara'
iscritta nei certificati di buona condotta che vengano  rilasciati  a
chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo.