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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1946, n. 33

Nomina di sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al grado di sottotenente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-3-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629 Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;
Visti i decreti Ministeriali n. 470 e 471, in data 9 agosto 1945, registrati alla Corte dei conti il 5 settembre 1945, registro n. 8, fogli n. 75 e 76;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire un concorso per titoli per l'ammissione al corso d'istruzione per il conferimento dei 50 posti vacanti, riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, nel grado di sottotenente, al sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
A detto concorso possono essere ammessi tutti i sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'età di 45 anni, che abbiano due anni di anzianità nel grado di sottufficiale, siano in possesso del diploma di licenza di un Istituto medio superiore ed abbiano riportato nell'ultimo anno la classifica di ottimo.