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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945. (045U0689)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-11-1945 al: 30-7-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Gli esattori delle imposte dirette dei territori liberati successivamente al 28 febbraio 1945, che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945 non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 290 per cento per le esattorie aventi nel febbraio 1945 un carico di oltre cinque milioni, ed al 310 per cento per quelle con carico fino a cinque milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.