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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 507

Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza. (044U0507)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-4-1945 al: 13-12-1945
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la guerra, per l'aeronautica, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo

unico. L'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1



Del pari non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza «fuori quadro» e gli ufficiali della Regia marina «a disposizione».

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno di età.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - De Courten - Casati - Piacentini - Siglienti -Soleri

Visto, il Guardasigilli : Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 104. - Petia