stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1945, n. 58

Nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti. (045U0058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-4-1945 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n.1252, contenente norme per la compilazione e la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, relativo alla pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sull'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri pelle finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, cessano d'avere efficacia.

Rimane tuttavia ferma, fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, la sospensione temporanea delle norme che richiedono, per l'emanazione dei decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi o tecnici.