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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. (044U0382)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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vigente al 09/11/2024
Testo in vigore dal:  15-2-2018
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto,
((...))
di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.