stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità. (044U0325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-11-1944 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Il sesto comma dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito come segue:

« L'Intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che la presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo e di un rappresentante degli esattori della provincia, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Alla Commissione, che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi ».

La designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta non oltre il sesto mese precedente alla scadenza del biennio di nomina.