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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi del procuratori e degli avvocati. (044U0318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1947)
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Testo in vigore dal:  8-12-1944

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata ;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n, 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.

Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.