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REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 107

Istituzione di un Alto Commissariato per prigionieri di guerra. (044U0107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-4-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, che dà esecuzione nel Regno alla convenzione stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulle

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.