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REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. (044U0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1945)
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Testo in vigore dal:  5-4-1944 al: 20-8-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Capo del Governo e con i Ministri dell'Interno, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.