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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, n. 27/B (27)

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose nelle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto. (043U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-1-1944 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di apportare aumenti di carattere generale nelle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato sino al limite massimo del 100 per cento, sulla base delle tariffe stabilite coi R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 1927 per i viaggiatori, e 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 per i trasporti di cose.

Con provvedimento dello stesso Ministro, possono essere autorizzati aumenti della stessa misura di cui al precedente comma nelle tariffe per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali o consurziali, da società o da privati, vigenti ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142.