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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 15/B (15)

Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e le Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo. (043U0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-12-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per le Finanze la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonché la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.