LEGGE 17 giugno 1943, n. 571

Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano. (043U0571)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1948)
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Testo in vigore dal: 18-7-1943
al: 8-6-1948
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di dio e per volonta' della nazione 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 9, 10, 11, 12,  16,  18,  19,  20,  27  e  28  del  R.
decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge  11
agosto 1939-XVII, n. 1249, sono sostituiti dai seguenti: 
 
  Art. 9. - La  rendita  catastale  e'  la  rendita  media  ordinaria
ritraibile al netto delle spese e  perdite  eventuali,  ed  al  lordo
soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovrimposte  e  dei
contributi di ogni specie. 
 
  La detrazione delle spese e perdite eventuali viene  stabilita  con
una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria. 
 
  Per la prima formazione del catasto le unita'  immobiliari  saranno
rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al
1° gennaio 1939-XVII. Per quanto riguarda gli elementi  economici  da
assumere per la determinazione delle tariffe, si fara' riferimento  a
quelli ordinari del triennio 1937-1939. 
 
  Art. 10. - La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite
da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge
8 giugno 1936-XIV, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una
attivita'  industriale  o  commerciale  e  non  suscettibili  di  una
destinazione  estranea  alle   esigenze   suddette   senza   radicali
trasformazioni, e' determinata con stima  diretta  per  ogni  singola
unita'. 
 
  Analogamente si procede per  le  unita'  immobiliari  che,  per  la
singolarita' delle loro caratteristiche, non  sono  raggruppabili  in
categorie e classi. 
 
  Art. 11. - La determinazione delle singole  categorie  e  classi  e
delle relative tariffe, e' eseguita, per ciascun comune o porzione di
comune,  a  cura  degli  Uffici  tecnici  erariali   competenti   per
territorio. I quadri delle categorie e classi ed  i  prospetti  delle
relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali,
per i rispettivi comuni. I prospetti delle  tariffe  sono  comunicati
alle Commissioni censuarie provinciali,  per  tutti  i  comuni  delle
rispettive provincie. 
 
  Le controversie tra le Commissioni censuarie comunali e gli  Uffici
tecnici erariali circa la determinazione  delle  categorie  e  classi
sono deferite alle Commissioni censuarie provinciali entro 30  giorni
dalla data dell'avvenuta comunicazione. Entro un uguale termine di 30
giorni  da  quello  dell'avvenuta   comunicazione,   le   Commissioni
censuarie comunali hanno  facolta'  di  presentare  alle  Commissioni
censuarie provinciali le proprie  osservazioni  sul  prospetto  delle
tariffe relative al proprio comune. 
 
  Le Commissioni censuarie provinciali, entro i successivi 60 giorni,
viste le osservazioni delle Commissioni comunali,  sentito  l'Ufficio
tecnico erariale competente, decidono  in  ordine  alle  controversie
loro deferite nonche' sui prospetti delle tariffe relative ai  comuni
della propria provincia. 
 
  Contro  le  decisioni  delle  Commissioni  censuarie   provinciali,
l'Amministrazione del catasto e dei  servizi  tecnici  erariali  puo'
ricorrere alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via
definitiva entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso. 
 
  La Commissione censuaria centrale si sostituisce  alle  Commissioni
censuarie provinciali che non adottano in tempo debito  le  decisioni
di propria competenza. 
 
  Le tariffe stabilite con la procedura del  presente  articolo  sono
pubblicate in  apposito  supplemento  della  Gazzetta  Ufficiale  del
Regno. 
 
  Art. 12. -  L'assegnazione  di  ciascuna  unita'  immobiliare  alla
categoria ed  alla  classe  relative,  nonche'  l'accertamento  della
consistenza delle singole unita'  immobiliari  ed  il  calcolo  delle
relative  rendite  catastali,  sono  eseguiti  dall'Ufficio   tecnico
erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun  comune  o
porzione  di  comune,  in   corrispondenza   a   ciascuna   ditta   e
distintamente per unita' immobiliari,  sono  indicate  le  rispettive
categorie e classi, nonche' la consistenza e  la  rendita  catastale.
Nella stessa tabella  e'  indicata  la  rendita  catastale  per  ogni
singola unita' immobiliare di cui all'art. 10. 
 
  La tabella e' pubblicata mediante deposito  negli  uffici  comunali
per il periodo di 30 giorni. Il  podesta',  con  suo  manifesto,  da'
notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le  ore
in cui gli interessati possono prenderne visione. 
 
  Art. 16. - Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle
risultanze  dell'accertamento  generale   dei   fabbricati   e   alla
valutazione della rispettiva rendita catastale. 
 
  Esso e' costituito dai seguenti atti: 
 
  1) lo schedario delle partite; 
 
  2) lo schedario dei possessori; 
 
  3) la mappa urbana. 
 
  Le indicazioni del nuovo  catasto  edilizio  urbano  devono  essere
collegate a quelle del catasto urbano vigente qualora da parte  degli
interessati ne sia fatta specifica richiesta. 
 
  Art. 18. - Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del
nuovo catasto edilizio urbano  sono  fatte,  sugli  atti  di  cui  al
precedente art. 16 e per tutti i comuni delle provincie, dall'Ufficio
tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della
provincia. 
 
  Una copia dello schedario delle partite, tenuta al corrente con  le
successive variazioni, e' depositata presso gli Uffici  dell'anagrafe
tributaria di ciascun distretto delle imposte  dirette  limitatamente
ai comuni della circoscrizione. Presso i detti Uffici  e'  depositata
anche una copia della mappa, da  aggiornarsi  periodicamente  a  cura
degli Uffici tecnici erariali. 
 
  I comuni possono  ottenere  gratuitamente  con  l'opera  di  propri
incaricati, od a loro  spese  con  l'opera  dell'Amministrazione  del
catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro
territorio e degli atti che costituiscono il nuovo  catasto  edilizio
urbano. 
 
  Art. 19. - Per  le  volture  relative  al  nuovo  catasto  edilizio
urbano, il diritto di scritturato di cui al n.  1,  della  tabella  A
annessa al  R.  decreto-legge  15  novembre  1937-XVI,  n.  2011,  e'
stabilito in lire 6. 
 
  Esso viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e  gli  Uffici
distrettuali delle imposte dirette, in ragione di lire 3 per  ciascun
Ufficio. 
 
  A richiesta di chi ha legittimo interesse possono essere rilasciate
dagli Uffici tecnici erariali copie delle planimetrie  allegate  agli
atti del nuovo catasto edilizio urbano. 
 
  I diritti catastali, di scritturato e di disegno per il rilascio di
copie, certificati od estratti degli atti relativi al  nuovo  catasto
edilizio urbano, nonche'  di  planimetrie  delle  unita'  immobiliari
urbane sono quelli stabiliti  dalla  tabella  annessa  alla  presente
legge. 
 
  I diritti  di  scritturato  e  di  disegno  verranno  ripartiti  al
personale  degli  uffici  incaricati  del   rilascio   delle   copie,
certificati od estratti con le modalita'  da  stabilire  con  decreto
Ministeriale. 
 
  Art. 20. - Le persone e gli enti di cui all'art. 3 sono obbligati a
denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento,  le
variazioni nello stato  di  possesso  dei  rispettivi  immobili,  che
comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17. 
 
  Nei casi di mutazioni che implicano  variazioni  nella  consistenza
delle singole unita'  immobiliari,  la  relativa  dichiarazione  deve
essere corredata da una planimetria delle unita' immobiliari variate,
redatta su  modello  fornito  dall'Amministrazione  dello  Stato,  in
conformita' alle norme di cui all'art. 7. 
 
  Art. 27. - Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono
abolite le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati  secondo  il
preesistente ordinamento. 
 
  Art. 28. - I fabbricati nuovi ed  ogni  altra  stabile  costruzione
nuova,  di  cui  al  precedente  art.  4,  devono  essere  dichiarati
all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui sono divenuti abitabili o  servibili  all'uso  a  cui
sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o  permanentemente,
dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare. 
 
  Debbono del pari essere dichiarati,  entro  lo  stesso  termine,  i
fabbricati che passano dalla categoria  degli  esenti  a  quella  dei
soggetti all'imposta. 
 
  La  dichiarazione  deve  essere  compilata  per   ciascuna   unita'
immobiliare su apposita  scheda  fornita  dall'Amministrazione  dello
Stato e deve  essere  corredata  da  una  planimetria,  disegnata  su
modello fornito dalla stessa  Amministrazione,  in  conformita'  alle
norme di cui all'art. 7. 
 
  I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali
competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate  a
norma dell'art. 81 della legge 17 agosto 1942-XX, n. 1150.