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REGIO DECRETO 21 dicembre 1942, n. 1882

Estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia. (042U1882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-7-1943 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 7 del il decreto-legge 3 maggio 1941-X1X, n. 291, per la costituzione della provincia di Lubiana;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, per la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;
Ritenuta la necessità di estendere alla provincia di Lubiana e ai territori suddetti la legislazione vigente nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Rulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.


Sono estesi alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti li Governatorato della Dalmazia il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, convertito con modifica nella legge 23 ottobre 1938-XVI, numero 2233, il R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto, la legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari e sulla disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, e il R. decreto legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari convertito nella legge 1° agosto 1941 XIX, n. 984

Con decreti Reali, da eminarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1. della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su pro posta del 51 Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE


MUSSOLINI - RICCI - CIANO - Di REVEL - GRANDI


Visto, il Guardasiggilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1943-XXI

Atti del Governo, registro 457, foglio 21. - MANCINI.