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DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 10 maggio 1943, n. 380

Disciplina della produzione dei rigenerati del cuoio. (043U0380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1943
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Testo in vigore dal:  8-6-1943

Art. 1

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 8 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista l'ordinanza elaborata dalla Corporazione della chimica nella seduta del 1° luglio 1942-XX ed approvata dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 17 ottobre 1942-XX;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'ordinanza per la disciplina della produzione dei rigenerati del cuoio.

Il testo dell'ordinanza, firmata dal Ministro per le corporazioni e vistata dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: De Marsico