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LEGGE 25 marzo 1943, n. 290

Modificazione degli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. (043U0290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 20-5-1943
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli articoli 48,  81  e  82  del  testo  unico  delle  disposizioni
sull'edilizia popolare ed  economica  approvato  con  R.  decreto  28
aprile 1938-XVI,  n.  1165,  sono  sostituiti  a  tutti  gli  effetti
previsti nello stesso testo unico, dai seguenti: 
 
  Art. 48.  -  Sono  considerate  case  popolari,  agli  effetti  del
presente testo unico, quelle costruite per essere date  in  locazione
dagli enti e dalle societa' di cui  all'art.  16  e  che  restano  in
proprieta' inalienabile ed  indivisa  degli  enti  e  delle  societa'
medesime. 
 
  Ogni alloggio deve: 
 
  a) avere non piu' di tre vani abitabili, oltre i  locali  accessori
costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso; 
 
  b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala; 
 
  c) essere fornito di latrina propria; 
 
  d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste  nel
centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile; 
 
  e) soddisfare alle altre condizioni  di  salubrita'  richieste  dai
regolamenti di igiene e di edilizia. 
 
  Nelle case popolari costruite col  contributo  o  con  corso  dello
Stato potranno essere  anche  consentiti,  in  via  eccezionale,  dal
Ministro per i lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi
prima  dell'approvazione  dei  progetti,  alloggi  di  quattro   vani
abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina,
ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale  utile
di ciascun alloggio non sia superiore a 90 metri  quadrati,  in  essa
compresa quella degli accessori. 
 
  Quando gli enti costruttori sono i Comuni o gli Istituti di cui  al
n. 8 dell'art. 16, le case popolari possono essere vendute  o  locate
con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai  suoi  eredi,
allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato. 
 
  Le  case  popolari  costruite  da  industriali,  da  proprietari  o
conduttori di terre  per  i  propri  dipendenti,  impiegati,  operai,
coltivatori, oltre che date in affitto, possono  essere  ai  medesimi
vendute in ammortamento semplice  od  assicurativo,  in  quanto  ogni
alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata  alla
lettera a), ed eccezionalmente a quella  indicata  al  3°  comma  del
presente articolo, sempreche' i progetti, in tal  caso,  siano  stati
preventivamente approvati dal Ministro per i lavori pubblici. 
 
  Art. 81. - L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori
di case popolari od economiche costruite  col  contributo  o  con  il
concorso dello Stato, e'  affidato,  qualunque  sia  l'importo  delle
opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori
pubblici, d'intesa con gli istituti di credito  mutuanti,  e,  per  i
lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa
col Ministro per le finanze. 
 
  La  nomina  del  collaudatore  per  le  costruzioni   eseguite   da
cooperative  mutuatarie  dell'Amministrazione  delle  ferrovie  dello
Stato e' deferita al Ministro per le comunicazioni. 
 
  Per le costruzioni traenti del solo contributo erariale, unicamente
agli  effetti  della  corresponsione  di  questo  e  salvo  eventuale
conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, puo' essere disposta dal
Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori  per
constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici  siano
state eseguite in conformita' dei progetti approvati. 
 
  Art. 82. -  Il  direttore  dei  lavori  non  puo'  essere  nominato
collaudatore dei medesimi. 
 
  Per le costruzioni delle cooperative  edilizie,  e  per  quelle  da
assegnarsi in proprieta'  ovvero  in  affitto  con  patto  di  futura
vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo  unico,
il collaudatore, oltre  ad  adempiere  alle  incombenze  fissate  dal
regolamento 25 maggio 1895, n. 350, deve procedere  alla  valutazione
del costo di ogni singolo alloggio. 
 
  Tutte  le  spese  di  collaudo  vanno  comprese  nel  costo   delle
costruzioni. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 marzo 1943-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                      MUSSOLINI - BENINI - DE MARSICO - ACERBO - CINI 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO